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Legge di Successione della Nobiltà Moesana

Istituito con Decreto Principesco e Ducale n. 14/1910 (Legge Galliana della Nobiltà)

 

NOI

PRINCIPE D. FRANCESCO IV GONZAGA TRIVULZIO GALLI,

PRINCIPE DI MESOLCINA, DUCA DI ALVITO

CAPO DELLA PRINCIPESCA E DUCALE CASA DE TRIVULZIO-GALLI DELLA MESOLCINA E ALVITO

PER LA GRAZIA DI DIO E IL DIRITTO EREDITARIO

FIDEI CUSTOS, LUOGOTENENTE DI CRISTO, XIV PRINCIPE e DUCA DI MESOLCINA, XIV PRINCIPE DI MESOLCINA-RETEGNO-BETTOLA-DORNBERG, XVII LANDGRAVIO DELLA MESCOLCINA e XIV PRINCIPE DEL SACRO ROMANO IMPERO, PRINCIPE DEL REALE SANGUE CAPETINGIO, XXIV PRÍNCIPE DE TRIVULZIO, CONDE DE DREUX, VISCONDE DE BEU, XVII DUCA D’ALVITO, XVI CONTE-DUCA D’ATINA XXI MARCHESE DI MELZO, XIV PRINCIPE DE TRIVULZIO-GALLI E PRINCIPE ROMANO DI PRIMO RANGO, MARCHESE DI CASTEL GOFFREDO, XVIII DUCA DE MELFI, E DI VENOSA, XX DUCA DI BOJANO, XXIII CONTE IMPERIALE DE MELZO, ETC.

GRAN-MAESTRO DEGLI ORDINI DINASTICI DELLA PRINCIPESCA E DUCALE CASA DI MESOLCINA, ALVITO E STATTI ANESSI

 

FACCIO sapere a tutti che volendo uniformare l'uso della successione Nobiliare nei Nostri Statti, nonché tra i Nostri Vassalli, abbiamo creato il presente:

Regolamento Nobiliare

 

Art.1.
Alle antiche disposizioni che con norme diverse, nelle singole regioni che Noi o i Nostri antenati abbiamo Regnato, e la cui Nobiltà è stata creata dal Nostro Fons Honorum, regolano tuttora l'ordine delle successioni, riguardo ai titoli ed attributi nobiliari concessi dai Sovrani Nostri antenati, sono surrogate le disposizioni seguenti.

 

Titoli di Appannaggio

Art. 2.

I titoli di Appannaggio sono titoli e onorificenze concessi solo ai Dinasti della Nostra Sovrana Casa. Sono titoli personalissimi e non ereditari che ritornano sempre alla Corona alla morte del titolare.

§1 I titoli di Appannaggio appartengono al Patrimonio Araldico tradizionale del Capo della Casa Principesca e Ducale.

§2 Se un titolo viene concesso a uno dei Dinasti della Nostra Casa, con l'intenzione che sia ereditario, non può essere uno dei titoli propri dell'appannaggio e sarà regolato come gli altri titoli ereditari, secondo le regole dell'Art. 3.

 

Titoli ereditari (successione generale)

Art. 3.

La successione nei titoli nobiliari detti Ereditari e annessi predicati ha luogo a favore dell'agnazione maschile dell'ultimo investito per ordine di primogenitura, senza limitazione di gradi, con preferenza della linea sul grado.

§1 I chiamati alla successione devono discendere per maschi dallo stipite comune, primo investito del titolo.

§2 I titoli, anche se concessi ereditariamente, avranno solo la promessa di rinnovo in favore dell'erede con il miglior diritto, come stabilito nel presente articolo.

§3 La successione avrà luogo, e il titolo e i predicati potranno essere utilizzati dall'erede solo dopo che questi ne abbia presentato richiesta al Consiglio della Nobiltà di Mesolcina, dipendente dalla Cancelleria Generale della Casa Principesca e Ducale, informandolo della morte o della rinuncia del precedente titolare e presentando la prova di essere l'erede con il miglior diritto.

§4 Dopo il pagamento delle tasse di rinnovo e l'emissione del Certificato di Successione del Consiglio della Nobiltà a favore del nuovo titolare, questi si considererà aver acquisito i titoli e i privilegi; non prima.

§5 Se l'erede con il miglior diritto lascia trascorrere un anno e un giorno dopo la morte o la rinuncia del precedente titolare senza rivolgersi al Consiglio della Nobiltà per pagare le tasse di successione e ricevere il Diploma di Successione dei titoli e dei diritti a cui avrebbero avuto diritto, gli altri eredi possono rivolgersi al Consiglio della Nobiltà, pagando le tasse di successione e ricevendo i titoli e i diritti della propria famiglia.

§6 Se l'erede con il miglior diritto non si rivolge al Consiglio della Nobiltà entro un anno e un giorno, e più eredi lo fanno, prevarranno i diritti di colui che è genealogicamente più vicino all' erede con il miglior diritto.

§7 Se l'erede con il miglior diritto è minorenne, i suoi rappresentanti legali devono agire per suo conto per garantire la successione dei titoli presso il Consiglio della Nobiltà. In ogni caso, se l'erede con il miglior diritto è minorenne, il termine di un anno e un giorno decorrerà solo dal compimento del 21° anno di età l'erede con il miglior diritto.

§8 Una volta che a un erede, anche se inizialmente non era l'erede con il miglior diritto, vengono Certificato nei titoli, nei predicati e nei diritti della famiglia, questo erede diventerà il nuovo titolare e gli altri eredi non potranno opporsi ai propri diritti.

§9 I titoli non si trasmettono alle femmine, nè per linea femminile, salvo quanto dispone il primo capoverso dell'Art. 8. 

 

Titoli personali (in vita)

Art. 4.

I titoli concessi personalmente, con la dicitura "durante la vita naturale del titolare", possono anche essere rinnovati dai discendenti e dell'erede con il miglior diritto, secondo la regola generale dell'articolo 3.

§1 La principale differenza tra un titolo considerato personale e uno concesso con clausola ereditaria è che i primi non prevedono la garanzia di rinnovo automatico, come invece avviene nei secondi. Tuttavia, entrambi possono essere rinnovati nuovamente dell'erede con il miglior diritto.

§2 Anche se l'erede con il miglior diritto a un titolo personale soddisfa tutti i requisiti dell'Art. 3, non avrà garanzia di successione, che dipenderà esclusivamente da un atto sovrano.

§3 Per l'erede con il miglior diritto a un titolo personale non si applica l'eccezione di minore età prevista dal §7 dell'articolo 3.

§4 Con una speciale decisione sovrana, un titolo inizialmente concesso come personale può essere commutato in un titolo ereditario.

 

Titoli onorifici

Art. 5.

I titoli onorifici sono titoli che possono essere concessi alle donne, ma non possono essere rinnovati come i titoli personali. Il marito di una donna in possesso di un titolo onorifico non può richiedere jure uxoris in merito all'uso del titolo onorifico.

 

Art. 6.

I figli naturali, ancorchè riconosciuti, e i figli legittimi per Decreto non succedono nei titoli e predicati nobiliari.

§ unico: I figli adottivi non succedono nei titoli e predicati spettanti all’agnazione dell’adottante, salva, beninteso, la insindacabile prerogativa Sovrana pei titoli di nuova concessione, a norma del Diritto Generale del Principato.

 

Art. 7.

I titoli concessi con qualunque formula o legalmente riconosciuti per tutti i maschi di una agnazione si acquistano sin dal giorno della nascita.

§1 Quelli concessi, oltre che a tutti i maschi, anche alle femmine, spettano alle medesime solo durante lo stato nubile e non danno luogo a successione.

§2 Nulla è innovato a quanto per entrambi i sessi dispone del regolamento, approvato circa l'attribuzione della qualifica di «Nobile».

 

Art. 8.

I titoli provenienti da femmine, che, alla entrata in vigore delle presenti disposizioni sono legittimamente pervenuti alla loro discendenza maschile, continuano a devolversi alla medesima discendenza, secondo le norme stabilite nell'Art. 3.

§ unico: Estinte le linee maschili, aventi per stipite comune la femmina intestataria del titolo, questo con gli annessi predicati ritorna, previe Patenti di Sovrano Assenso, all'agnazione maschile della famiglia, alla quale apparteneva nel giorno della promulgazione delle leggi abolitive della feudalità, osservate le norme stabilite nell'art. 3.  

Art. 9.

I titoli che, fuori del caso previsto dal primo capoverso dell'art. 7, all'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono pervenuti in femmine nubili, passano nel giorno del loro matrimonio e, se non prendono marito alla loro morte, all'agnazione maschile della famiglia alla quale la donna appartiene, osservate le norme dell'art. 3 e salvo quanto dispone l'art. 12.

§1 Se i titoli sono pervenuti a donne già maritate alla entrata in vigore delle presenti disposizioni il passaggio all'agnazione maschile delle famiglie donde esse provengono avviene nel giorno della loro morte, restando senza effetto le Lettere Patenti di Sovrano Assenso già date a loro favore per quanto riguarda la trasmissibilità dei titoli ai loro discendenti.

§2 Nel caso che siano pervenuti più titoli nobiliari a donna maritata, prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni, può essere disposto, su domanda della intestataria, mediante Decreto di Sovrano Assenso, che dopo la morte della intestataria medesima, succeda in qualcuno dei titoli e annessi predicati, il primogenito che discende da quel matrimonio, purchè non si tratti del predicato che fa parte del nome di uso della famiglia.

 

Jus Uxoris

Art. 10.

Il marito di donna titolata, anche se vedovo, il quale, all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, porta legalmente il titolo della moglie, lo conserva senza il predicato e non oltre lo stato vedovile.

 

Art. 11.

Sono conservati i diritti degli investiti di uno o più titoli per anticipata successione legalmente consentita.

L’ulteriore successione nel titolo ha luogo secondo le norme i dettami della Successione Generale dell'Art. 3.

 

Della Surrogazione

Art. 12.

Se siano estinte, o dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, si estinguano le agnazioni maschili delle famiglie che, a norma della prima o della seconda parte del l'art. 8. avevano diritto alla successione nel titolo, questo può essere rinnovato con atto Sovrano a favore della discendente primogenita dell'ultimo investito e della di lei discendenza maschile, sotto condizione che sia legalmente autorizzata ad assumere il cognome materno.

 

Art. 13.

In via eccezionale, su domanda dell'intestatario di più titoli nobiliari, può essere disposto mediante Decreto di Sovrano Assenso che, per il caso di sua morte, senza discendenza maschile, succedano in qualcuno dei titoli e annessi predicati, purchè non si tratti del predicato che fa parte del nome d'uso della famiglia, a preferenza della propria agnazione maschile, la figlia primogenita e, in difetto, la sorella prossimiore e, dopo la loro morte, la rispettiva discendenza maschile. Questa disposizione è applicabile solamente alle antiche concessioni fatte delle Nostre Feudi di trasmissione napolitana, siciliana e sarda, creati previamente la promulgazione delle leggi abolitive della feudalità.

 

Sulla anticipazione di un titolo all'erede con il miglior diritto

Art. 14.

Su domanda dell'intestatario di più titoli, può, per Decreto Principesco e Ducale, emesso sopra parere del Consiglio della Nobiltà, essere consentito che il figlio primogenito e, in difetto il primo chiamato alla successione nei titoli, usi durante la vita di esso intestatario, uno dei titoli medesimi.

 

Sulla distribuzione dei titoli

Art. 15.

Su domanda dell'intestatario titolare di più titoli nobiliari può essere disposto, mediante Decreto di Sovrano Assenso, e dopo aver ottenuto il parere favorevole del Consiglio della Nobiltà, che per il caso di sua morte, alcuni dei suoi vari titoli e predicati siano distribuiti tra i suoi vari eredi maschi, purché non venga leso l'erede con il miglior diritto, al quale devono sempre essere attribuiti i principali  titoli della casata, nonché il predicato che fa parte del nome d'uso della famiglia.

§ unico: In caso di estinzione di una delle linee che hanno ricevuto titoli dalla distribuzione menzionata nel capoverso del presente articolo, gli stessi titoli torneranno alla linea primogenita della famiglia, seguendo le regole generali di successione di cui all'art. 3.

 

Titoli esteri riconosciuti

Art. 16.

I titoli nobiliari stranieri, purché non violino le norme del presente regolamento, potranno essere riconosciuti come titoli della Nobiltà del Nostro Principato su espressa richiesta dell'interessato che abbia dimostrato di essere il suo legittimo titolare.

In tali casi, tali titoli saranno regolati come titoli della Nobiltà di Mesolcina e seguiranno le norme di successione previste dal presente regolamento, sotto il Nostro Fons Honorum e il regolamento del Consiglio della Nobiltà di Mesolcina.

 

Della perdita dei titoli e dei Privilegi Nobiliari

Art. 17.

Chiunque si renda colpevole di fellonia, reato grave, tradimento contro la Casa Principesca o altro atto di lesa maestà può essere privato dei titoli nobiliari e di tutti i privilegi nobiliari. In questi casi, verrà valutato se anche altri membri della famiglia siano stati coinvolti in tali atti, e tutti quanti perderanno il loro status Nobiliare.

§ unico: L'eventuale successione dei titoli di chi ha perduto la condizione Nobiliare per tali atti dipenderà dalla Decisione Sovrana, sentito il Consiglio della Nobiltà, il quale giudicherà se un erede della linea del primo titolare potrà ereditare i titoli e i privilegi della casata, oppure se questi dovranno essere dichiarati estinti come punizione.

 

Art. 18.

Le disposizioni e le consuetudini riflettenti la successione nei titoli di nobiltà, contrarie alle presenti disposizioni, sono abrogate.

 

Art. 19.

Le disposizioni di questo Decreto Principesco e Ducale sono applicabili su tutte le concessioni di titoli di Nobiltà, passati, presenti o futuri, creati dal Nostro Fons Honorum, nonché dai Nostri Predecessori o Successori nella Guida del Nostro Principato, sempre che nei singoli casi alle concessioni non sia stata data o non sia data espressamente una maggiore o minore estensione, o non sia regolato con condizioni speciali l’ordine dei successibili.

 

Art. 20.

Il presente Decreto Principesco e Ducale entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

 

 

Per Sua Altezza Serenissima vedere, il Conte Paolo di Colloredo-Mels, X Marchese di Santa Sofia, Signore de Colloredo, Mels e ville annesse, Cavaliere del Sacro Ordine Dinastico, Equestre, Religioso-Militare e Ospedaliero della Milizia di Gesù Cristo e di Santa Maria Gloriosa, ecc.,

CANCELLIERE PRINCIPESCO E DUCALE lo fa.

 

 

 

Dato presso la nostra residenza ufficiale, il 1 juglio 1910, Festa del Preciozissimo Sangue del Redentore.

 

 

 

Sua Altezza Serenissima

Il Principe D. Francesco IV Gonzaga Trivulzio Galli,

Principe di Mesolcina, Duca di Alvito,

Principe e Duca del Sacro Romano Impero, Langravio, Duca e Principe di Mesolcina, Principe di Mesocco, Duca di Alvito, Conte-Duca d’Atina, Marchese di Vigevano, Marchese di Melzo e Gorgonzola, Marchese di Castel Goffredo, Grande di Spagna, Custode della Fede, ecc.

Cavaliere dell’Ordine del Toson d’Oro

Capo della Casa Principesca e Ducale della Mesolcina, Alvito e Statti Annessi,

 Gran Maestro degli Ordini Dinastici

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